Art. 7.
(Norme transitorie e finali).

      1. I soggetti in possesso del titolo di maestro di sport e i tecnici sportivi del sistema di formazione del CONI in possesso di titoli rilasciati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge possono esercitare, esclusivamente nelle palestre, negli impianti sportivi e nelle strutture in cui sono svolte attività sportive disciplinate dalle federazioni sportive nazionali, dalle discipline sportive associate e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, in presenza di professionisti di cui all'articolo 4, commi 2, 3, e 4, e limitatamente alla disciplina sportiva per la quale hanno conseguito la qualifica tecnica, la conduzione di attività sportive individuali e di gruppo a carattere ludico-ricreativo e agonistico.
      2. I soggetti che, sprovvisti di diploma di laurea o di altro titolo equipollente, alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso di diploma di istruzione secondaria e documentano di avere prestato attività lavorativa nella qualità di istruttore per almeno cinque anni nelle strutture o negli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, possono esercitare, esclusivamente in funzione di coadiutori dei professionisti di cui all'articolo 4, commi 1, 2, 3 e 4, la conduzione di attività motorie individuali e di gruppo a carattere educativo, ludico-ricreativo e sportivo.

 

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      3. Alle finalità di cui alla presente legge provvedono, per il rispettivo territorio, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dagli statuti e dalle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione, per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle attribuite alle medesime regioni e province autonome della legislazione vigente in materia.